(massima n. 1)
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti, poiché sono considerate normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non costituiscono perciò attività di gestione di rifiuti.