(massima n. 1)
Le determinazioni che attengono allo specifico svolgimento di attivitā di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale (attraverso l'emunzione delle acque di falda sottostanti l'area industriale in questione), oggi disciplinate dall'art. 252, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), costituiscono attivitā obbligatoria ex lege disciplinata da fonti di rango primario, svolta anche a favore di una collettivitā indeterminata di beneficiari per il perseguimento dell'interesse pubblico alla salubritā ambientale e al ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti, ed infine consiste in attivitā produttiva e di rilievo economico. Ne consegue che tale attivitā č qualificabile come servizio pubblico. All'impugnazione dei relativi provvedimenti si applicano, pertanto, le regole speciali sui termini processuali di cui all'art. 23-bis della legge n. 1034/1971 (legge T.a.r.).