(massima n. 1)
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dą luogo ad una situazione di scindibilitą delle cause. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata la nullitą della citazione del terzo chiamato per difetto di "editio actionis" - vizio non riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 354 c.p.c. -, non aveva provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa scindibile intentata contro il terzo).