(massima n. 1)
Si deve escludere il coinvolgimento coatto del proprietario di un'area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell'area, può essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito de terminato dopo l'esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell'art. 253 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) (Conferma della sentenza del T.a.r. Marche, Ancona, sez. I, n. 857/2009).