(massima n. 1)
Il risarcimento del danno in tema di compravendita č disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c., dalla norma (dall'evidente carattere eccezionale) di cui all'art. 1518 c.c., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l'ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilitą di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).