(massima n. 2)
In tema di gestione di rifiuti, il soggetto che abbia ottenuto regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti deve provvedere all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile potrą essere destinata allo smaltimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per essersi essi, contrariamente all'attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalitą di recupero attraverso i propri impianti, disfatti dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 1 luglio 2014).