(massima n. 1)
In caso di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti metallici, ricorre l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 stante la non occasionalità della condotta (il numero dei trasporti ed il complessivo quantitativo di materiale conferito superiore di ben tre volte rispetto al limite massimo dei trasporti "in deroga", fissato dall'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006); inoltre, sussiste l'elemento soggettivo della contravvenzione se l'imputato, prima di conferire ripetutamente i rifiuti ferrosi dietro corrispettivo, non abbia adempiuto all'obbligo strumentale di informazione, di aver cioè richiesto indicazioni e chiarimenti all'autorità amministrativa competente ovvero ad altro organo qualificato, sulla possibilità di svolgere da privato l'attività senza ottenere una specifica autorizzazione.