(massima n. 1)
In caso di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti metallici, ricorre l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 stante la non occasionalitą della condotta (il numero dei trasporti ed il complessivo quantitativo di materiale conferito superiore di ben tre volte rispetto al limite massimo dei trasporti "in deroga", fissato dall'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006); inoltre, sussiste l'elemento soggettivo della contravvenzione se l'imputato, prima di conferire ripetutamente i rifiuti ferrosi dietro corrispettivo, non abbia adempiuto all'obbligo strumentale di informazione, di aver cioč richiesto indicazioni e chiarimenti all'autoritą amministrativa competente ovvero ad altro organo qualificato, sulla possibilitą di svolgere da privato l'attivitą senza ottenere una specifica autorizzazione.