(massima n. 1)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in relazione agli artt. 154 e 171 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti, con specifico riferimento alla asserita violazione dell'art.117, comma 2, lett. s), Cost., la questione è stata prospettata sulla base di una normativa che è inconferente nel giudizio a quo, non solo perché l'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha un diverso ambito di applicazione, ma anche perché esso è entrato in vigore dal 29 aprile 2006 quindi successivamente agli anni 2004-2005 cui si riferisce la questione oggetto di giudizio a quo. Analoghe considerazioni valgono per l'art. 171 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cui tenore letterale e la cui finalità impediscono di trarre dalla norma una generale valutazione di retroattività della disciplina nonché di congruità del canone valevole per tutto il territorio nazionale. Con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., poi - posto che con le norme censurate la Provincia, nell'esercizio della propria competenza in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, ha attuato la quantificazione del corrispettivo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico - va sottolineato che in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale soltanto con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e, pertanto, solo da tale data lo Stato ha ritenuto di attrarre nell'ambito della lett. e) del secondo comma dell'art. 117, Cost., la suddetta disciplina. - Sulla tutela della concorrenza, v., ex multis, sentenze nn. 38/2013, 270/2010, 245/2010, 160/2009, 430/2007, 401/2007, 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.