(massima n. 1)
La riduzione del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nella misura del 50 per cento per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, a favore del concessionario che restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, era immediatamente applicabile, a condizione che non fosse in contestazione la corrispondenza qualitativa delle acque restituite a quelle prelevate, anche prima che l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 prevedesse che con un successivo D.M. sarebbero state definite le modalitą per la relativa applicazione. (La S.C. ha escluso la rilevanza, nel caso di specie, dell'abrogazione, da parte dell'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia dell'art. 18 della legge n. 36 del 1994 che dell'art. 26 del D.Lgs. 152 del 1999, decorrendo tale abrogazione dalla data di entrata in vigore della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e restando validi ed efficaci, secondo l'art. 170, comma 11, D.Lgs. 151/2006, fino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della medesima parte terza, i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175). (Cassa con rinvio, Trib. Sup. Acque, 10 Marzo 2005).