(massima n. 1)
L'addizionale del 10% del canone di concessione di derivazione idroelettrica, prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 36 del 1994 (come richiamato dall'art. 93, comma 5-quinquies, della L. n. 7 del 2003 della regione Abruzzo), non č pił dovuta dal concessionario per effetto dell'abrogazione della legge citata ad opera dell'art. 175, lett. u), del D.Lgs. n. 152 del 2006, decorrente con effetto immediato dalla data della sua entrata in vigore, atteso che il regime transitorio previsto dall'art. 170 del medesimo testo normativo č circoscritto alla materia disciplinata dalla parte terza, nella quale non risultano contemplate disposizioni in materia di addizionali sui canoni di concessione.