(massima n. 1)
In tema di aree naturali protette, l'art. 164, secondo comma, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale attribuisce all'Ente Parco un compito di vigilanza sul regime delle acque, consistente nel verificare le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno della relativa area, nonché un potere di intervento successivo ad una specifica rilevazione di alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, non giustifica con ciò alcun diritto spettante al medesimo ente gestore di previa concertazione con l'autorità competente all'approvazione del progetto di rilascio idrico presentato dal concessionario per uso di produzione di energia idroelettrica. (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 4 maggio 2012). La ratio dell'art. 164, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), è estranea alla previsione di un obbligo di concertazione tra Regione ed Ente Parco circa il procedimento amministrativo di approvazione di progetti presentati dal concessionario per l'adeguamento dei vari impianti di produzione idroelettrica (anche con riferimento a corsi d'acqua situati all'interno del perimetro dell'area protetta).