(massima n. 1)
Nel delitto contemplato dall'art. 53-bis, D.Lgs. n. 22/1997 (attualmente art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente), l'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma considerando anche gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a "più operazioni" ed all'"allestimento di mezzi e attività continuative organizzate" finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti. Va pertanto compiuta una valutazione complessiva del fatto anche in considerazione della natura di reato di pericolo presunto della violazione penale la cui previsione è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. Analogamente, la nozione di "ingenti quantitativi" non può essere individuata a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario fondarsi su un giudizio complessivo che tenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente, nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento.