(massima n. 1)
La dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello "ius postulandi"; ne deriva che è priva di rilevanza l'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. formulata (ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009) dal procuratore dopo che abbia notificato alla controparte la morte del proprio assistito, ma la stessa eccezione può essere validamente proposta dal difensore nominato dall'erede della parte deceduta all'atto della costituzione nel medesimo giudizio, dichiarato interrotto e riassunto, in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'estinzione.