(massima n. 1)
Ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioč, resti invariato il soggetto del rapporto processuale , gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.