(massima n. 1)
E' nulla la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si č completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza di comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l'invaliditā della notifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullitā del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice.