(massima n. 1)
Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non č di per sé causa di nullitā del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.