(massima n. 1)
Sono costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge reg. Sicilia n. 19/2015), in quanto derogano all'art. 151, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede che, indipendentemente dalla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario, nella convenzione stipulata tra l'ente di governo dell'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato, sia definita anche la durata dell'affidamento, in ogni caso "non superiore comunque a trenta anni". Pertanto, la deroga introdotta dal legislatore regionale - che comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento - si pone dunque in contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. e), Cost.