(massima n. 1)
A seguito della impossibilitā sopravvenuta della prestazione, importante l'estinzione del vincolo obbligatorio, č la stessa legge che prevede all'art. 1463 c.c., la restituzione della cosa ricevuta, in applicazione delle norme relative alla ripetizione di indebito, anche se, nella fattispecie, non si tratta di una vera e propria condictio ob causam finitam.