(massima n. 1)
L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., quando č fondata, impedisce l'operativitā della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 1456, in quanto tale clausola non č limitativa della proponibilitā di eccezioni (art. 1462 c.c.), ma attuativa di un diritto potestativo di risoluzione immediata del rapporto negoziale, con effetti retroattivi, nel caso di comportamento della controparte costituente inadempimento in senso tecnico, mentre l'eccezione suindicata postula requisiti (prontezza all'adempimento e giustificazione della sospensione provvisoria del medesimo con la mancanza di sincronicitā di quello corrispettivo) escludenti nel comportamento dell'eccipiente la situazione d'inadempimento.