(massima n. 2)
Per aversi "scarico", penalmente rilevante, č necessaria una fisica "immissione" del refluo in un corpo ricettore. In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse in un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuitā il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, dovendosi escludere dalla nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma primo, dello stesso decreto il solo rilascio di reflui che non comporti alcun contatto fisico tra il refluo e tale corpo ricettore. (Fattispecie di immissione nelle fognature di acqua di condensa derivante dalla produzione di aria compressa). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 15 settembre 2015).