(massima n. 1)
La giurisdizione esclusiva in materia di rifiuti prevista dall'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, concerne unicamente le controversie attinenti la complessiva gestione dei rifiuti, nella cui nozione non sono compresi, ai sensi dell'art. 117 e ss. D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, gli strumenti di provvista di risorse umane e materiali, che vanno, conseguentemente ritenuti estranei alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, n. 5677/2009).