(massima n. 1)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, della Regione Valle d'Aosta, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all'art. 2 dello Statuto per la Regione Valle d'Aosta. La disposizione introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 l'art. 90-bis il quale consente, nelle more dell'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima legge del 1998 ed entro certi limiti, l'ampliamento volumetrico - tra l'altro - degli alberghi esistenti "per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva". Orbene, la disposizione impugnata regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. D'altra parte, tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo. L'impugnazione riguarda l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi. In proposito, stante il carattere immediatamente precettivo degli strumenti di pianificazione costituiti dai piani di bacino (art. 65, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ai fini del loro rispetto - e nonché di quello dell'art. 65 - non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza. Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattendere detto piano.