(massima n. 1)
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16 della Regione Friuli-Venezia Giulia per omessa indicazione delle norme statali asseritamente violate, in quanto il ricorso richiama esattamente la disposizione - l'art. 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - che disciplina il valore, la finalità ed i contenuti del piano di bacino, e che attribuisce ad esso la competenza di individuare i diversi gradi di pericolosità, sotto il profilo della difesa del suolo, degli ambiti territoriali, a nulla rilevando che il ricorso medesimo si soffermi, specificamente, sui commi 4, 5 e 6 di tale disposizione. L'art. 9 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, Friuli-Venezia Giulia, reca una disciplina che viola la competenza dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" ed è quindi illegittimo. L'art. 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, Friuli-Venezia Giulia, nell'attribuire al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento (art. 65, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"), che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree, sicché è illegittimo. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, della Regione Friuli-Venezia Giulia, sul rilievo che nel ricorso sarebbero invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, senza spiegare perché le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie, dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale. Ed invero, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in via gradata, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, in un caso, e a quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), nell'altro, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Non vi è, quindi, da parte del ricorrente, alcuna contraddizione nel citare, nel suo ricorso, sia la specifica disposizione statutaria sia, in via subordinata, le disposizioni contenute nell'art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, Cost. È costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, della Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma impugnata, dopo avere stabilito che "il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo "geologico, idraulico e valanghivo", ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi", affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in aree sicure e pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. Si tratta di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", rientrando, così, nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia e che, dunque, si pone in contrasto con l'art. 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree.