(massima n. 1)
La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non č inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le č propria, potendo al pių ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullitā della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la "de cuius" fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'ereditā giacente).