(massima n. 1)
Il nuovo art. 120 della Costituzione - il quale non puņ che essere letto in tale contesto - deriva invece dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di pił largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilitą di tutelare, anche al di lą degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilitą dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il mantenimento dell'unitą giuridica ed economica del complessivo ordinamento repubblicano.