(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60 che stabilisce l'estensione territoriale di una riserva naturale provinciale già istituita senza tener conto dell'esigenza della partecipazione delle comunità locali interessate. Tale legge, infatti, viola l'art. 117, secondo comma, l. s) della Costituzione, prevedendo modalità procedimentali che si discostano in peius dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, sono riconosciuti alle comunità locali e, per esse, agli enti correlativi.