(massima n. 1)
L'art. 3 comma 1 L. Reg. Liguria 6 agosto 2012 n. 27 - che ha inserito nell'art. 34 L. Reg. Liguria 1 luglio 1994 n. 29 il comma 4-bis, il quale stabilisce che, "in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, č autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo" - non viola l'art. 117 comma 2 lett. s) Cost. in quanto la deroga alla procedura ordinaria riguarda solo l'organo regionale competente ad adottare il calendario, senza legittimare alcuna elusione delle prescrizioni (quale ad esempio la previa acquisizione del parere Ispra nelle ipotesi previste) cui l'autonomia regionale nel procedimento di adozione del calendario venatorio resta pur sempre vincolata con riguardo all'area di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.