(massima n. 1)
Le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare, anche nell'esercizio delle loro competenze legislative statutarie esclusive, la disciplina statale in materia di VIA la quale delinea un livello di protezione uniforme a tutela dell'ambiente che si impone sull'intero territorio nazionale. Con la conseguenza che le disposizioni legislative regionali che, in deroga alla disciplina statale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e comunitaria (direttiva n. 2014/52/UE) sottraggano dalla verifica di assoggettabilitą a VIA determinati impianti produttivi, sono costituzionalmente illegittime in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ledendo la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente».