(massima n. 1)
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica.