(massima n. 1)
La disciplina regionale in materia di mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie funzionali all'attività turistico-ricreativa sul litorale va costituzionalmente interpretata nel senso che la Soprintendenza può comunque autorizzare determinate installazioni solo a condizione che, al termine della stagione estiva, l'area venga lasciata libera dalle stesse. Non può infatti ammettersi che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica ex art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 e da effettuare caso per caso.