(massima n. 1)
In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non č valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).