(massima n. 1)
In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, l'art. 132 c.p.c., nel consentire al giudice anziano la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullitą del provvedimento, non soltanto l'esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile od eccessivamente difficoltoso l'incombente, ma anche l'esplicita (ancorché generica) menzione della natura dell'impedimento stesso contestualmente all'apposizione della firma sostitutiva. Ne consegue, da un canto, l'insufficienza della semplice annotazione, in calce alla sentenza, della dicitura, precedente la firma, che si limiti a richiamare, senza ulteriore specificazione, il cit. art. 132 c.p.c., e, dall'altro, l'impossibilitą di porre riparo a tale insufficienza in epoca successiva al deposito della sentenza, anche nell'ipotesi in cui (come in caso di morte pregressa del presidente) l'impedimento stesso risulti obbiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni possibilitą di valutazione ed apprezzamento.