(massima n. 1)
L'art. 132, comma 2, lett. a), c.p.c., nel prescrivere l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell'atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autoritą giudiziaria ordinaria e il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti.