(massima n. 1)
Non viola il principio dell'obbligatorietą dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilitą, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti.