(massima n. 1)
È incostituzionale l'art. 1, 1° comma, L. Reg. Sardegna 12 ottobre 2012 n. 20, nella parte in cui prevede che l'art. 17, 3° comma, lett. g), delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, adottate congiuntamente al suddetto piano, deve essere inteso nel senso che la fascia di profondità di trecento metri dalla linea di battigia non si applica alle zone umide, ma solo ai laghi naturali ed agli invasi artificiali, con conseguente esclusione della predetta fascia dal regime di autorizzazione paesaggistica imposto dall'art. 18.