(massima n. 2)
In tema di comunione, se il bene appartiene a pił proprietari, ciascuno č da ritenersi legittimato attivamente, oltre che passivamente, rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietą comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata. Tale legittimazione poggia sul presupposto che ricorre un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtł del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi.