(massima n. 1)
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della societą, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, quando l'istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilitą attese dopo la chiusura della procedura fallimentare (nella specie la S.C. ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilitą del ricorso per cassazione proposto da alcuni soci di minoranza avverso la deliberazione di approvazione del bilancio, di ricostituzione e successivo aumento del capitale di una societą a responsabilitą limitata, dichiarata fallita dopo la pronuncia della sentenza della corte d'appello oggetto di ricorso).