Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11810 del 12 dicembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto, con il quale si assuma l'impegno di ricercare e procacciare clienti in favore di una compagnia di assicurazione, nonché di stipulare le relative polizze, dietro una provvigione dovuta all'atto della sottoscrizione di ciascuna polizza e commisurata al premio ad essa inerente, integra un rapporto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica. Pertanto, indipendentemente dalla riconducibilitą di detto contratto nella figura (atipica) del cosiddetto «brokeraggio» assicurativo, si deve ritenere che lo scioglimento del contratto stesso, a seguito di recesso, od anche risoluzione per inadempimento, non tocca i diritti attinenti a polizze in precedenza stipulate, trattandosi di prestazioni «gią eseguite» (art. 1458 c.c.).

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