(massima n. 1)
In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la societą, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto pił che, nel caso di una societą priva di personalitą giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attivitą sociale.