(massima n. 1)
Nella controversia instaurata da un dipendente del British Council, gią assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo conseguente alla nullitą di precedenti contratti a termine, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunitą ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.