(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che, in una controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente pubblico non economico (nella specie, intentata nei confronti del Comune di Afragola, previo accertamento della natura subordinata delle prestazioni lavorative rese per l'ente stesso con inizio da settembre 1995 ed ancora in atto successivamente al 30 giugno 1998, in esecuzione di rapporto instaurato ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 299 del 1994, conv. in legge n. 451 del 1990, per la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili), rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento). Pertanto, nel caso (come quello di specie) in cui il lavoratore-attore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due distinti periodi.