(massima n. 1)
In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni concernenti il periodo anteriore a tale data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000. Quest'ultima data non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma un termine di decadenza per la proponibilitą della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.