(massima n. 1)
L'art. 5 della L. n. 145/2002, nel disporre, relativamente al personale di cui all'art. 69 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, che nei limiti del 50% dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna Amministrazione, detto personale in servizio è inquadrato, previo superamento del concorso riservato, da espletarsi entro centottanta giorni, nella seconda fascia dirigenziale, cristallizza alla data entro cui il concorso deve essere bandito la fissazione del numero dei posti da mettere a concorso. Detto termine, quindi, non può ritenersi avere natura ordinatoria, infatti, tale natura implicherebbe la possibilità che l'Amministrazione frustri le aspettative dei dipendenti attraverso il decorso del tempo, idoneo ad implicare variazioni in peius in ordine alla disponibilità nella pianta organica, mentre la ratio della norma è quella di garantire una riserva di posti nella seconda fascia dirigenziale al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento; ne consegue che non può ritenersi che il concorso deve essere bandito solo dopo la compiuta rivisitazione delle necessità del personale dirigenziale.