(massima n. 1)
Il danno all'immagine della P.A., fatte salve le ipotesi speciali di cui all'art. 55-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, e l'art. 46 D.Lgs. n. 33 del 2013, č disciplinato dall'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78 del 2009 e s.m.i. mediante il rinvio ai soli casi e modi previsti dall'art. 7 L. 27 marzo 2001 n. 97, e pertanto deve essere risarcito nel solo caso consegua alla commissione di un reato contro la P.A. previsto dal capo I, titolo II, del libro II del codice penale.