(massima n. 1)
Non può essere esercitato, in generale, un potere disciplinare postumo nei confronti del dipendente cessato dal servizio. Il procedimento disciplinare va riattivato, nei termini perentori di cui all'art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19, anche nei confronti del dipendente cessato dal servizio, al fine di regolare gli effetti economici della disposta sospensione cautelare, la quale è una misura provvisoria che richiede l'intervento di un provvedimento definitivo, quello disciplinare, che sia idoneo a regolare i rapporti tra l'amministrazione ed il suo dipendente. La mancata tempestiva attivazione del meccanismo sanzionatorio comporta la cessazione ex tunc degli effetti della misura cautelare.