(massima n. 1)
In tema di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n.165 del 2001 imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare non ha natura decadenziale; la decadenza sanziona soltanto l'inosservanza del termine oggetto della previsione di cui al comma 4, che prescrive all'ufficio disciplinare la contestazione dell'addebito al dipendente "con l'applicazione di un termine" pari al doppio di quello stabilito nel comma 2.