(massima n. 1)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, trova applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il principio di cui all'art. 59 del D.Lgs. 165 del 2001, secondo il quale tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale č anche l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio č illegittimo e la sanzione č affetta da nullitā, restando altresė escluso l'intervento nel procedimento del Comitato dei Garanti, che č previsto per il diverso caso della responsabilitā dirigenziale.