(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale č anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, č illegittimo e la sanzione irrogata č, in tale caso, affetta da nullitā, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge sulla competenza, non derogabili neppure ad opera della contrattazione collettiva, con conseguente prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro.