(massima n. 1)
La legittimazione al compimento dell'attivitā - di carattere sostanzialmente novativo - concernente la c.d. interpretazione autentica del contratto collettivo deve essere riconosciuta in capo a tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente accordo; congiuntamente, il nuovo accordo si perfeziona soltanto con la partecipazione di tutti i soggetti autori di quello da interpretare e modificare. In materia di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro la parte che intenda denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale o di un comportamento contrattuale da parte del giudice di prime cure, deve specificare i canoni in concreto violati, perché in caso diverso la denuncia investe il "merito" della valutazione del giudice ed č come tale inammissibile in sede di legittimitā.