(massima n. 1)
L'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l'inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex VII qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001, del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l'anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale. Né tale soluzione si pone in contrasto con norme imperative o è affetta da altra causa di nullità, giacché nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.